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Informazioni utili » Bocconi avvelenati: che fare?

I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati, anche se effettuati da ignoti, perché la legge mette a nostra disposizione un importantissimo strumento per fermare il fenomeno: la denuncia.
La denuncia, oltre a rendere possibile l’identificazione e la punizione degli avvelenatori, testimonierà la gravità del problema e renderà meno difficile il percorso per fermare il fenomeno.
Avvelenare un animale è infatti un reato ai sensi dell’art. 544-bis e 544-ter del codice penale, cioè rispettivamente uccisione e maltrattamento di animali. Inoltre l’ art. 146 T.U. delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da € 51,65 fino a € 516,46. Recentemente il Ministero della Salute è intervenuto sull’argomento emanando un’importante provvedimento normativo: l’ Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (Gazzetta Ufficiale n.13-2009) che istituisce divieti e obblighi per debellare la piaga degli avvelenamenti.
L’importanza del ruolo della denuncia è sottolineato anche dall’Ordinanza stessa che, in caso di decesso, obbliga il proprietario o il responsabile dell’animale a darne immediata comunicazione all’Autorità competente.
La denuncia può comunque e deve essere presentata anche qualora non sopraggiunga la morte e deve contenere le prove che l’animale sia stato avvelenato (a questo proposito è importante allegare tutti i referti veterinari).
In caso di decesso dell'animale, sia esso domestico o selvatico il medico veterinario deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. Tali risultati devono dunque essere allegati.
Per la denuncia, che deve contenere le prove che l’animale sia stato avvelenato, ci si può rivolgere a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale Regionale, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale), presentando di persona il proprio esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.
 
COSA FARE IN CASO DI... 
  • Decesso di animale di proprietà:
Ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (G.U. n.13-2009), il proprietario o il responsabile ha l’obbligo di darne segnalazione alle autorità competenti ovvero Forze di Polizia, Sindaco, Prefetto, Servizio Veterinario ASL. La segnalazione dovrà includere tutti i referti veterinari, i risultati dell’autopsia e delle analisi eseguite dall’Istituto Zooprofilattico, autopsia e analisi cui l’Istituito, ricevuto il corpo dell’animale dal medico veterinario pubblico o privato, deve obbligatoriamente compiere ai sensi dell’Ordinanza.
 
  • Avvelenamento o ingestione di sostanze tossiche o nocive comprese plastiche ometalli:
nel caso di morte per avvelenamento di animali non di proprietà o per aver ingerito sostanze tossiche o nocive comprese plastiche o metalli, siano essi domestici o selvatici, oppure nel caso in cui il tentativo di recare la morte di animali non giunga alle estreme conseguenze, è molto importante presentare una denuncia. Anche in queste circostanze, alla denuncia dovranno essere allegati tutti i referti veterinari e l’esame autoptico in caso di decesso, Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale l’esame autoptico dovrà comunque essere eseguito obbligatoriamente dall’Istituto Zooprofilattico.
 
  • Rinvenimento di materiale sospetto:
Anche nel caso di rinvenimento di materiale sospetto occorre attivarsi tempestivamente segnalandone immediatamente la presenza agli organi di vigilanza (Corpo Forestale, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, ASL Veterinaria, Carabinieri, ecc.).